D.
Gentile redazione, avrei un quesito da
porre all'avvocato matrimonialista.
Ho fatto ricorso per il divorzio che sarà quindi giudiziale, la prima
udienza è stata fissata per giugno e chiederò la sentenza parziale.
Il mio quasi ex coniuge andrà in pensione tra un anno, so
già che per avere diritto ad una quota di buonuscita bisogna essere assegnatari
di assegno divorzile e non essere passati a nuove nozze. Per il calcolo della
quota a me spettante non ho però chiaro il punto relativo gli anni di
matrimonio. Cerco di spiegarmi, gli anni di matrimonio che si calcono sono: 1)
fino alla prima udienza presidenziale di separazione (giudiziale), 2) fino alla
sentenza di separazione emessa dal presidente (circa 2 anni dopo), 3) fino alla
sentenza di divorzio anche se parziale, dato che solo con questa sentenza si ha
lo scioglimento civile del matrimonio.
Inoltre vorrei sapere se dovrò inviare copia della sentenza di divorzio (o
eventualmente di separazione) all'INPDAP oppure all'ufficio amministrativo
dell'Arma dei CC di cui lui è dipendente, per comunicare che una parte della
buonuscita dovranno versarla sul mio c/c, oppure se la procedura da seguire è
un'altra.
Nel ringraziare anticipatamente per la risposta invio i miei cordiali
saluti
L.A.
R.
Gentile lettrice, la legge n. 898/70 (Legge
divorzio) disciplina con l’art. 12 bis - aggiunto in seguito alle modifiche
apportate dalla L. 74/1987 - le “Modalità di ripartizione del TFR fra i
coniugi divorziati. Il testo del menzionato articolo dispone che “Il coniuge
nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione
degli effetti Civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e
in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, ad una percentuale
dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della
cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la
sentenza. Tale percentuale è pari al 40 per cento dell'indennità totale
riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
L’articolo in argomento ha dato adito a numerosi dubbi interpretativi ma la
Suprema Corte di Cassazione, con un recente sentenza, ha ritenuto che …se si
leggono le norme nella loro coordinazione, ne deriva che l’indennità dovuta deve
computarsi calcolando il 40% dell’indennità totale percepita alla fine del
rapporto di lavoro, con riferimento agli anni un cui il rapporto di lavoro è
coinciso con l rapporto di matrimonio (Cass. Civ. n. 15299/2007). Pertanto, i
presupposti per l’attribuzione all’ex coniuge, di una quota dell’indennità di
fine rapporto sono: - l’esistenza di una sentenza di divorzio, passata in
giudicato; - l’assenza di nuove nozze del richiedente; - la titolarità di
un assegno di divorzio, ai sensi dell’art. 5 l. 898/70; - la maturazione e
l’effettivo diritto di percepire l’indennità, da parte del lavoratore; - la
cessazione del rapporto di lavoro. Giova ricordare che la titolarità
dell'assegno divorzile ed il mancato passaggio a nuove nozze sono elementi
costitutivi del diritto al 40% del T.F.R., per cui tali requisiti devono
sussistere al momento della cessazione del rapporto di lavoro, e la fine del
matrimonio deve essere attestata, lo si ripete, da un’apposita sentenza di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili, che sia passata in giudicato.
Per ciò che riguarda quest’ultimo punto, anche ai fini del riconoscimento
dell’indennità di fine rapporto, gli effetti della sentenza devono farsi
risalire alla scadenza dei termini per l’impugnazione, prescindendo dal fatto
che sia o meno avvenuta l’annotazione presso l’ufficio dello stato civile.
In risposta al suo primo quesito, preliminarmente si deve precisare che la
quota di TFR spettante all’ex coniuge, pari al 40%, si calcola prendendo in
considerazione esclusivamente gli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso
con il matrimonio. In modo più dettagliato, occorre procedere con il seguente
calcolo: • dividere il TFR per il numero di anni lavorativi; •
moltiplicare il risultato ottenuto per il numero di anni in cui il rapporto di
lavoro è coinciso con il matrimonio (sono inclusi in questo calcolo anche gli
anni della separazione legale, fino all’ottenimento della sentenza di
scioglimento del matrimonio); • calcolare sul valore ottenuto il 40%,
ottenendo così la quota di TFR che il coniuge divorziato ha diritto ad
ottenere. Ovviamente, non può richiedersi la quota di TFR se la
corresponsione dell'assegno di mantenimento in sede di divorzio sia stata
concordata in unica soluzione. La formulazione dell’art. 5, co. 8, l. div., col
vietare ogni domanda di contenuto economico successiva alla liquidazione una
tantum dell’assegno di divorzio, esclude il diritto a percepire la quota del
TFR, dovendo peraltro ritenersi che, adottando concordemente tale modalità di
liquidazione, i coniugi abbiano in essa conglobato ogni valutazione circa i
rispettivi patrimoni.
Pertanto, gli anni da computare ai fini del calcolo della percentuale di
TFR spettante al coniuge richiedente, sono quelli relativi a tutta la durata del
matrimonio fino alla pronuncia, ancorchè parziale, di scioglimento e/o
cessazione degli effetti del matrimonio, passata in giudicato. Il diritto
sancito dall’art. 12 bis, potrà sorgere solo se il lavoratore avente
diritto percepisce effettivamente l’indennità di fine rapporto al momento o dopo
la proposizione della domanda di divorzio. Di conseguenza, essendo
l’attribuzione dell’assegno divorzile condizione necessaria per l’applicazione
dell’art. 12 bis l. div., la quota di TFR potrà essere richiesta solo dopo il
passaggio in giudicato della sentenza definitiva del giudizio che confermi o
comunque determini l’attribuzione di un assegno ai sensi dell’art. 5.
Si precisa inoltre che il procedimento per il riconoscimento della quota è
del tutto autonomo rispetto a quello divorzile, la competenza non spetta al
giudice del divorzio o a quello dell’ultima modifica delle condizioni in vigore,
ma va rinvenuta sulla base degli ordinari criteri processuali. Nonostante il
silenzio della legge, anche per il procedimento relativo all’attribuzione della
quota dell’indennità di fine rapporto deve ritenersi applicabile il rito
camerale, pertanto, la domanda deve essere proposta con ricorso e il
procedimento si svolge secondo quanto previsto dagli articoli 737 e ss.
c.p.c. La legittimazione attiva spetta a chi richiede la quota, mentre
legittimato passivo è l’ex coniuge, titolare del trattamento. Non è necessario
che l’ente erogatore intervenga nel giudizio, infatti, come sostenuto dalla
giurisprudenza di legittimità, deve essere dichiarata inammissibile per carenza
di legittimazione la domanda proposta dall’ex coniuge al datore di lavoro del
titolare del diritto (ex plurimis Cass. Civ., 23 marzo 2004, n. 5719; Trib.
Catania 19 ottobre 2007). La ratio di questo orientamento costante della
giurisprudenza di merito e di legittimità, sta nel fatto che il diritto del
coniuge divorziato ad una quota dell'Indennità di fine rapporto costituisce un
diritto nei confronti dell'ex coniuge e non rappresenta un autonomo diritto nei
confronti del datore di lavoro. Ne consegue che esclusivamente il coniuge
divorziato deve corrispondere la somma all'ex e non il titolare dell'azienda o
ente, il quale potrebbe essere costretto a pagare due volte la medesima
somma.
La norma (art. 12 bis), in realtà, non parla di indennità “dovuta o
“maturata, ma indennità “percepita e tale espressione è stata interpretata dalla
giurisprudenza nel senso della percezione effettiva. In ragione di ciò,
l’indennità di fine rapporto del lavoratore divorziato può essere sottoposta a
sequestro, a seguito di istanza dell’ ex coniuge e purché sussistano i requisiti
richiesti dalla legge, soltanto dopo che sia entrata nella sfera di
disponibilità del beneficiario diretto. Prima di tale momento il diritto
riconosciuto dall’art. 12 bis non è ancora sorto.
Avv. Paola
Ambruosi ========================================== Le
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risposta. Le successive verranno calcolate con un costo orario di
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