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Divorzi di Paola Ambruosi
Se l'ex coniuge va in pensione
D.

Gentile redazione, 
avrei un quesito da porre all'avvocato matrimonialista.
Ho fatto ricorso per il divorzio che sarà quindi giudiziale, la prima udienza è stata fissata per giugno e chiederò la sentenza parziale.
Il mio quasi ex coniuge andrà in pensione tra un anno, so già che per avere diritto ad una quota di buonuscita bisogna essere assegnatari di assegno divorzile e non essere passati a nuove nozze. Per il calcolo della quota a me spettante non ho però chiaro il punto relativo gli anni di matrimonio. Cerco di spiegarmi, gli anni di matrimonio che si calcono sono: 1) fino alla prima udienza presidenziale di separazione (giudiziale), 2) fino alla sentenza di separazione emessa dal presidente (circa 2 anni dopo), 3) fino alla sentenza di divorzio anche se parziale, dato che solo con questa sentenza si ha lo scioglimento civile del matrimonio.
Inoltre vorrei sapere se dovrò inviare copia della sentenza di divorzio (o eventualmente di separazione) all'INPDAP oppure all'ufficio amministrativo dell'Arma dei CC di cui lui è dipendente, per comunicare che una parte della buonuscita dovranno versarla sul mio c/c, oppure se la procedura da seguire è un'altra.
Nel ringraziare anticipatamente per la risposta invio i miei cordiali saluti 
L.A.
R.

Gentile lettrice,
la legge n. 898/70 (Legge divorzio) disciplina con l’art. 12 bis - aggiunto in seguito alle modifiche apportate dalla L. 74/1987  - le “Modalità di ripartizione del TFR fra i coniugi divorziati.
Il testo del menzionato articolo dispone che “Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti Civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale percentuale è pari al 40 per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
L’articolo in argomento ha dato adito a numerosi dubbi interpretativi ma la Suprema Corte di Cassazione, con un recente sentenza, ha ritenuto che …se si leggono le norme nella loro coordinazione, ne deriva che l’indennità dovuta deve computarsi calcolando il 40% dell’indennità totale percepita alla fine del rapporto di lavoro, con riferimento agli anni un cui il rapporto di lavoro è coinciso con l rapporto di matrimonio (Cass. Civ. n. 15299/2007).
Pertanto, i presupposti per l’attribuzione all’ex coniuge, di una quota dell’indennità di fine rapporto sono:
- l’esistenza di una sentenza di divorzio, passata in giudicato;
- l’assenza di nuove nozze del richiedente;
- la titolarità di un assegno di divorzio, ai sensi dell’art. 5 l. 898/70;
- la maturazione e l’effettivo diritto di percepire l’indennità, da parte del lavoratore;
- la cessazione del rapporto di lavoro.
Giova ricordare che la titolarità dell'assegno divorzile ed il mancato passaggio a nuove nozze sono elementi costitutivi del diritto al 40% del T.F.R., per cui tali requisiti devono sussistere al momento della cessazione del rapporto di lavoro, e la fine del matrimonio deve essere attestata, lo si ripete, da un’apposita sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili, che sia passata in giudicato.
Per ciò che riguarda quest’ultimo punto, anche ai fini del riconoscimento dell’indennità di fine rapporto, gli effetti della sentenza devono farsi risalire alla scadenza dei termini per l’impugnazione, prescindendo dal fatto che sia o meno avvenuta l’annotazione presso l’ufficio dello stato civile.
In risposta al suo primo quesito, preliminarmente si deve precisare che la quota di TFR spettante all’ex coniuge, pari al 40%, si calcola prendendo in considerazione esclusivamente gli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
In modo più dettagliato, occorre procedere con il seguente calcolo:
• dividere il TFR per il numero di anni lavorativi;
• moltiplicare il risultato ottenuto per il numero di anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con
il matrimonio (sono inclusi in questo calcolo anche gli anni della separazione legale, fino
all’ottenimento della sentenza di scioglimento del matrimonio);
• calcolare sul valore ottenuto il 40%, ottenendo così la quota di TFR che il coniuge divorziato ha
diritto ad ottenere.
Ovviamente, non può richiedersi la quota di TFR se la corresponsione dell'assegno di mantenimento in sede di divorzio sia stata concordata in unica soluzione. La formulazione dell’art. 5, co. 8, l. div., col vietare ogni domanda di contenuto economico successiva alla liquidazione una tantum dell’assegno di divorzio, esclude il diritto a percepire la quota del TFR, dovendo peraltro ritenersi che, adottando concordemente tale modalità di liquidazione, i coniugi abbiano in essa conglobato ogni valutazione circa i rispettivi patrimoni.
Pertanto, gli anni da computare ai fini del calcolo della percentuale di TFR spettante al coniuge richiedente, sono quelli relativi a tutta la durata del matrimonio fino alla pronuncia, ancorchè parziale, di scioglimento e/o cessazione degli effetti del matrimonio, passata in giudicato.
Il diritto sancito dall’art. 12 bis, potrà  sorgere solo se il lavoratore avente diritto percepisce effettivamente l’indennità di fine rapporto al momento o dopo la proposizione della domanda di divorzio. Di conseguenza, essendo l’attribuzione dell’assegno divorzile condizione necessaria per l’applicazione dell’art. 12 bis l. div., la quota di TFR potrà essere richiesta solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza definitiva del giudizio che confermi o comunque determini l’attribuzione di un assegno ai sensi dell’art. 5.
Si precisa inoltre che il procedimento per il riconoscimento della quota è del tutto autonomo rispetto a quello divorzile, la competenza non spetta al giudice del divorzio o a quello dell’ultima modifica delle condizioni in vigore, ma va rinvenuta sulla base degli ordinari criteri processuali.
Nonostante il silenzio della legge, anche per il procedimento relativo all’attribuzione della quota dell’indennità di fine rapporto deve ritenersi applicabile il rito camerale, pertanto, la domanda deve essere proposta con ricorso e il procedimento si svolge secondo quanto previsto dagli articoli 737  e ss. c.p.c.
La legittimazione attiva spetta a chi richiede la quota, mentre legittimato passivo è l’ex coniuge, titolare del trattamento. Non è necessario che l’ente erogatore intervenga nel giudizio, infatti, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, deve essere dichiarata inammissibile per carenza di legittimazione la domanda proposta dall’ex coniuge al datore di lavoro del titolare del diritto (ex plurimis Cass. Civ., 23 marzo 2004, n. 5719; Trib. Catania 19 ottobre 2007).
La ratio di questo orientamento costante della giurisprudenza di merito e di legittimità, sta nel fatto che il diritto del coniuge divorziato ad una quota dell'Indennità di fine rapporto costituisce un diritto nei confronti dell'ex coniuge e non rappresenta un autonomo diritto nei confronti del datore di lavoro. Ne consegue che esclusivamente il coniuge divorziato deve corrispondere la somma all'ex e non il titolare dell'azienda o ente, il quale potrebbe essere costretto a pagare due volte la medesima somma.
La norma (art. 12 bis), in realtà, non parla di indennità “dovuta o “maturata, ma indennità “percepita e tale espressione è stata interpretata dalla giurisprudenza nel senso della percezione effettiva. In ragione di ciò, l’indennità di fine rapporto del lavoratore divorziato può essere sottoposta a sequestro, a seguito di istanza dell’ ex coniuge e purché sussistano i requisiti richiesti dalla legge, soltanto dopo che sia entrata nella sfera di disponibilità del beneficiario diretto.
Prima di tale momento il diritto riconosciuto dall’art. 12 bis non è ancora sorto.
Avv. Paola Ambruosi
 
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Le richieste all'avvocato P. : Ambruosi sono gratuite per la prima risposta.
 
Le successive verranno calcolate con un costo orario di 300 € orari, variabili a secondo della difficoltà e quantità.
 
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